Come Funziona e Come Richiedere il Congedo Parentale e la Maternità Facoltativa.

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Congedo parentale maternità facoltativa

A tutela della famiglia, la legge disciplina diversi istituti giuridici, in virtù dei quali la mamma e il papà che lavorano, possono assentarsi per trascorrere del tempo con il bambino grazie al congedo parentale.

L’istituto più importante è il congedo parentale, conosciuto impropriamente come maternità facoltativa (in realtà riguarda anche i papà). Ma non è l’unico. Dal 2012 sono in vigore i congedi papà, mentre dal 2015 sono stati introdotti, il congedo ad ore e la rinuncia e relativa conversione del congedo parentale in part-time lavorativo. Senza dimenticare poi, i permessi retribuiti per allattamento.

In questo articolo troverete una panoramica delle fattispecie elencate. Per ciascuna di esse faremo chiarezza sui seguenti aspetti:

  • Categorie di lavoratori ammesse
  • Quando sono riconosciti i vari congedi parentali e permessi
  • Quanto e se si ha diritto all’indennità
  • Come presentare domanda

Ricordiamo che gli istituti che stiamo per esaminare, non vanno confusi con la maternità obbligatoria, alla quale si aggiungono e non sostituiscono.

Iniziamo subito!

Congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti

La categoria meglio tutelata nel nostro ordinamento giuridico, è quella dei lavoratori subordinati, per i quali il congedo parentale è disciplinato e applicato in maniera molto ampia, rispetto ad altre categorie, in cui la tutela e più limitata, o in alcuni casi del tutto assente.

Il congedo parentale, noto impropriamente come maternità facoltativa è riconosciuto ai genitori (sia mamma che papà) che svolgono un lavoro dipendente, a condizione che al momento del congedo sia in essere il rapporto di lavoro.

Sono compresi anche i lavoratori e le lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato:

  • Se il congedo viene chiesto nel primo anno di vita del bambino, è necessario avere almeno 51 giornate lavorative nell’agricoltura, nell’anno precedente a quello in cui si fa richiesta.
  • Se il congedo è chiesto entro il 12esimo anno di vita, è necessario che il lavoratore sia iscritto negli appositi elenchi è abbia 51 giornate lavorative nell’anno precedente quello in cui si fa richiesta di congendo, o nello stesso anno (ma vanno cumulate prima della domanda).

A differenza della maternità obbligatoria, la maternità facoltativa non è riconosciuta a genitori:

  • disoccupati o sospesi
  • lavoratori domestici
  • lavoratori a domicilio

Durata

Le categorie indicate possono chiedere l’astensione facoltativa dal lavoro fino al 12° anno di vita del bambino.

In questo tempo i due genitori lavoratori possono chiedere, anche contemporaneamente, un massimo di 10 mesi di congedo. Si può arrivare a 11 mesi se il padre usufruisce di un periodo di congedo, non inferiore a 3 mesi in modo continuativo o frazionato.

Chiarito che i due genitori insieme non possono cumulare più di 10 (o 11 mesi) di congedo nell’arco dei 12 anni di vita del bambino, vediamo quanto è possibile chiedere singolarmente dalla madre e dal padre.

  • La madre (terminato il periodo di maternità obbligatoria) ha diritto all’astensione facoltativa frazionata o continuativa, per un periodo non superiore a 6 mesi. Se vuole astenersi anche il padre, non potrà superare i 4 mesi.
  • Lo stesso diritto spetta al padre, con la differenza che il periodo può essere elevato a 7 mesi se si astiene dal lavoro per più di 3 mesi continuati o frazionati. Alla madre lavoratrice spettano 4 mesi.
  • Il diritto del padre sussiste anche durante la maternità obbligatoria della madre (ma solo dopo il parto), o se la madre non lavora.
  • Il genitore unico, ha diritto ad un periodo complessivo di 10 mesi di cui usufruire in maniera frazionata o continuativa.

L’istituto viene riconosciuto anche nel caso di adozione o affidamento. Il congedo spetta entro 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia indipendentemente dall’età, e non oltre il compimento dei 18 anni.

Congedo parentale: retribuzione

Se da un lato il sistema riconosce ai genitori di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli (es. visite mediche o tempo per lo svago) c’è da dire che non si ha diritto a tutto lo stipendio. Anzi dopo i 6 anni del bambino non è prevista nessuna indennità.

Ecco cosa dice nello specifico la legge.

  • Se il congedo viene chiesto entro i primi 6 anni di vita del bambino, per la durata massima di 6 mesi complessivi tra i genitori, si ha diritto al 30% dello stipendio, da calcolarsi avendo come riferimento la retribuzione del mese precedente il periodo indennizzabile.
  • Dai 6 agli 8 anni del bambino, il congedo è retribuito al 30% solo se il reddito del genitore richiedente risulti inferiore 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
  • Dopo gli 8 anni e fino ai 12, il congedo non è mai indennizzabile.

Congedo parentale per i genitori iscritti a Gestione Separata Inps

Il diritto al congedo parentale è riconosciuto anche ai genitori iscritti a Gestione Separata Inps, come lavoratori a progetto o categorie simili e professionisti, a condizione che:

  • Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
  • Non percepiscano pensione
  • Sussista un rapporto di lavoro valido, durante il tempo in cui si chiede il congedo
  • L’astensione dal lavoro deve essere effettiva
  • Abbiano versato 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi come riferimento per l’erogazione dell’indennità.

Il congedo parentale viene riconosciuto al padre iscritto a Gestione Separata Inps che abbia versato 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti, solo al sorgere di una delle seguenti gravi condizioni:

  • Morte o grave inferimità della madre
  • Abbandono del figlio
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre
  • Affidamento e adozione, se la madre non ne fa richiesta

Durata e retribuzione

Il congedo è riconosciuto solo nel 1° anno di vita del bambino, per un massimo di 3 mesi retribuiti.

Nel caso di adozione e affidamento, il congedo è riconosciuto per un massimo di 3 mesi nel primo anno di ingresso in famiglia.

Nel periodo di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti presi come riferimento ai fini contributivi.

Maternità facoltativa lavoratrici autonome: durata e retribuzione

Per la categoria degli autonomi, il diritto al congedo parentale è contemplato solo per la madre. Retribuzione e durata sono disciplinati dalle stesse norme già analizzare per gli iscritti a Gestione Seperata.

Le condizioni per poter usufruire del congedo sono:

  • essere in regola con il versamento dei contributi, nel mese precedente quello in cui inizia il congedo
  • astensione effettiva dal lavoro (a differenza della maternità obbligatoria in cui è l’unica categoria di lavoratrici a cui spetta l’indennità anche se si continua a lavorare).

Domanda congedo parentale (dipendenti, parasubordinati e autonome)

Tutte le categorie ammesse alla maternità facoltativa, sono tenute a presentare domanda all’Inps per via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

  • Sezione servizi online del portale Inps
  • Contact center integrato, da rete fissa tramite numero gratuito 803164, da rete mobile tramite numero a pagamento 06164164
  • Servizi telematici dei patronati.

La domanda va presentata prima del congedo parentale, se venisse presentata dopo verrebbero indennizzati solo i giorni successivi a quello in cui è stata presentata domanda.

Il pagamento dell’indennità di maternità viene effettuato:

  • dal datore nel caso di lavoratori dipendenti, salvo eccezioni (es. lavoratori agricoli per i quali paga direttamente l’Inps)
  • dall’Inps nel caso di genitori iscritti a Gestione Separata Inps e di lavoratrici autonome.

Il diritto all’indennità si prescrive se l’Inps non provvede a pagare entro un anno dal termine del periodo di congedo indennizabile. Per interrompere la prescrizione è necessario presentare atti scritti all’Inps (per es. solleciti di pagamento).

Congedo parentale a ore

La legge n. 228 del 2012 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore il congedo parentale (a cui si sostituisce e non si somma), rimandando alla contrattazione collettiva la disciplina sulle modalità in cui è possibile usufruire del congedo.

Il d. lgs. n. 80 del 2015 attuativo del Jobs Act, ha sancito che il congedo ad ore possa essere usufruito anche in assenza di regolamentazione nel contratto collettivo, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

E’ necessario presentare apposita domanda con le stesse modalità telematiche già analizzate per la maternità facoltativa (sito Inps, contact center, patronati). La circolare Inps n. 152 del 18 agosto 2015 disciplina nel dettaglio la domanda.

Rinuncia al congedo parentale e richiesta del part time

Con d. lgs. n. 81 del 2015 è stata introdotta la rinuncia al congedo, con il corrispondente diritto per una sola volta, di trasformare il rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, in part time. La riduzione dell’orario non può superare il 50% delle ore di lavoro, e può coprire tutto il congedo parentale o quello di cui ancora non si è usufruito.

Riposi giornalieri

I riposi giornalieri sono noti anche come permessi per allattamento e consistono in:

  • 2 ore al giorno di permesso, se l’orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore giornaliere.
  • 1 ora al giorno di permesso, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere.

Le ore di riposo per allattamento, si moltiplicano nel caso di parto plurigemellare e nel caso di adozione o affidamento plurimi.

I permessi sono riconosciuti sia alla mamma che al papà, solo se lavoratori dipendenti a condizione che:

  • Per il periodo richiesto sussista un rapporto di lavoro in corso
  • Che il minore sia vivente

Sono escluse le seguenti categorie:

  • Colf e badanti
  • Lavoratori a domicilio
  • Lavoratori parasubordinati
  • Lavoratori autonomi

Il diritto non è riconosciuto al papà, se la mamma:

  • è in maternità obbligatoria o facoltativa
  • non si avvale di questi riposi, perchè sospesa (per es. perchè in aspettativa)

Si può usufruire del diritto solo nel primo anno di vita del bambino. Nel caso di adozione i riposi possono essere chiesti entro un anno dall’ingresso in famiglia del bambino.

Domanda riposi giornalieri

La domanda va presentata in ogni caso prima che inizi il riposo giornaliero.

  • Per la lavoratrici la domanda va presentata direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro e non all’Inps.
  • Il padre può presentare la domanda di allattamento all’Inps, o richiederlo direttamente al datore di lavoro.

Congedo parentale padre

Fino a qui abbiamo analizzato i diritti spettanti ad entrambi i genitori. Una trattazione a parte meritano alcuni istituti, introdotti più recentemente per tutelare in maniera specifica la figura paterna, ed incentivarne la presenza in famiglia.

La legge n. 92 del 2012 riconosce al papà lavoratore dipendente privato (per ora la normativa non trova applicazione per i dipendenti pubblici):

  • Il congedo obbligatorio di 1 giorno che attualmente è stato aumentato a 2 giorni con la Legge di Stabilità 2016, per i bambini nati da 1.1.2016 e per tutto l’anno.
  • Il congedo facoltativo di 2 giorni (alternativo a quello della madre).

Questi congedi possono essere fruiti entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

Sia nel caso di congedo obbligatorio che facoltativo, il padre ha diritto ad un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

La normativa si applica anche ai papà di bambini adottati o presi in affidamento.

Congedo padre obbligatorio

Il congedo obbligatorio del padre è un diritto autonomo e indipendente che prescinde dai diritti della madre, ai quali si aggiunge. Il papà può chiederlo entro il 5 mese di vita del bambino, anche se la madre è in maternità.

Il diritto è riconosciuto anche se il padre beneficia del congedo di paternità disciplinato dall’art. 28 della legge n. 151 del 2001 (diritto di paternità che si sostituisce alla maternità obbligatoria, per alcune gravi condizione come morte della madre).

Congedo padre facoltativo

Il diritto al congedo facoltativo di uno o due giorni del padre, è condizionato alla scelta della madre di non usufruire di altrettanti giorni del suo congedo di maternità. Ciò non toglie che madre e padre possono astenersi nello stesso momento.

Il congedo facoltativo va goduto entro il 5 mese di vita del figlio a prescindere da quando termina quello della madre. Tuttavia va sempre rispettata la condizione che congedo del papà e maternità si alternino e non cumulino. Quindi la madre dovrà preventivamente rinunciare a uno o due giorni per far si che ne possa godere il marito.

Come fruire dei congedi papà

Per il pagamento dell’indennità, si applicano le norme previste in materia di maternità, quindi a seconda della categoria, paga il datore di lavoro (che poi recupera dall’Inps) o direttamente l’Inps.

  • Nei casi in cui paga il datore di lavoro, è a lui che va presentata la domanda in forma scritta indicando i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni. Se il congedo è chiesto in prossimità della nascita, va preso come riferimento la data presunta del parto.
  • Nei casi in cui paga l’Inps la domanda va presentata alla stessa, con le solite modalità telematiche già esaminate (sito Inps, contact center integrato, patronati).

La legge di Stabilità del 2016 ha aumentato la durata del congedo obbligatorio, e prorogato entrambi anche per l’anno 2016. Staremo a vedere cosa accadrà per l’anno 2017.

Per dubbi e chiarimenti vi invito a visionare il sito istituzionale Inps, dove troverete anche le numerose circolari volte a regolamentare aspetti pratici della materia.

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